la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. All'articolo 18, secondo comma, della legge regionale 20 giugno
1977, n. 30, cosi' come da ultimo modificato  dall'articolo  4  della
legge  regionale  2  maggio 1988, n. 26, le parole "31 dicembre 1989"
sono sostituite dalle parole "31 dicembre 1990".