la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 18, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, cosi' come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, le parole "31 dicembre 1989" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 1990".